DM 8.1.2015: aggiornamento tabelle stupefacenti.

Riferimenti: DM 8 gennaio 2015 “Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990, n.  309 e  successive  modificazioni  ed integrazioni.  Inserimento  nella  tabella IV delle sostanze etizolam e meprobamato e nella Tabella dei medicinali, sezione D, dei medicinali ad  uso  parenterale  a  base  di  lormetazepam”.  Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del 28.1.2015.
 
Con  DM  8  gennaio  2015,  in  vigore  dal  12  febbraio  2015,  sono  state aggiornate le tabelle di cui al DPR 309/1990. In particolare il decreto ha disposto l’inserimento  delle  sostanze  Etizolam  e  Meprobamato  nella  tabella  IV  e l’inserimento dei medicinali ad uso parenterale a base di Lormetazepam nella tabella
dei medicinali, sezione D.
 
In proposito si rammenta che, a seguito di quanto disposto dal DL 36/2014 convertito nella L 79/2014, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono ora iscritti  in  cinque  tabelle:  nelle  prime  quattro  tabelle  (I,  II,  III  e  IV),  collegate  al sistema  sanzionatorio  per  gli  usi  illeciti,  sono  elencate  le  sostanze  stupefacenti  e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.  
 
Nella  quinta  tabella,  denominata  “Tabella  dei  medicinali”  e  suddivisa  in cinque  sezioni  (A,  B,  C,  D  ed  E),  sono  invece  distribuiti  i  medicinali  di  corrente impiego terapeutico, in relazione al loro potenziale di abuso.
 
Il decreto in oggetto fornisce, inoltre, un definitivo chiarimento, rispetto ad eventuali  dubbi  interpretativi  che  potessero  essere  sorti  in  relazione  alla  nota  del Ministero della salute trasmessa con circolare federale  n. 9134 del 17/12/2014, sulla classificazione  delle  preparazioni  a  base  di  sostanze,  quali,  ad  esempio  il
Lorazepam,  che  risultano  inserite  nella  Tabella  dei  medicinali  sia  nella  sezione  B che nella sezione D; infatti, appare ora evidente che, fermo restando l’inserimento delle  sostanze  come  tali  nella  suddetta  sezione  B,  le  relative  preparazioni  sono, invece, ricomprese nella sezione D e di questa seguono le norme di prescrizione e dispensazione.

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