Nuove disposizioni in materia di carenza dei medicinali: circolare del Ministero della salute (nota n. 48421-P-18/06/2014)

Il D.Lgs. 17/2014, modificando il codice dei medicinali per uso  umano,  ha  introdotto  alcune  disposizioni  specifiche  in  materia. Con  nota  n.  48421-P-18/06/2014  (all.  1),  il  Ministero  della  salute  è
intervenuto sulla tematica, fornendo un’illustrazione delle ultime novità normative.
 
In  particolare,  il  Dicastero  ha  precisato  che  il  fenomeno  della  mancata  o ridotta reperibilità di alcuni medicinali presso alcune farmacie può derivare sia da una  carenza  causata  da  problemi  produttivi  che  coinvolge  l’intero  territorio nazionale sia da una distorsione distributiva che può coinvolgere solo alcune aree geografiche.
 
Carenze di tipo produttivo
 
Le carenze di tipo produttivo sono gestite dall’AIFA che provvede a mettere in atto azioni di monitoraggio, pubblicando, tra l’altro, un elenco di farmaci carenti sul portale dell’Agenzia stessa e mettendo in atto le molteplici iniziative finalizzate a ridurre  al  minimo  i  tempi  tecnici  per  assicurare  la  reperibilità  dei  medicinali  e ripristinare il regolare approvvigionamento.
 
Distorsioni distributive
 
L’indisponibilità  temporanea  nelle  farmacie,  invece,  come  si  evince  da  un esame  delle  segnalazioni,  si  riferisce  ad  un  problema  di  distribuzione  che  si manifesta soltanto in alcune regioni e per periodi di tempo limitati.
 
Tale fattispecie può essere generata da due concause: la legittimità attività di esportazione parallela di medicinali effettuata da parte dei distributori in accordo alla comunicazione della Commissione Europea del 30/12/2003 COM (2003) 839 ed il contingentamento da parte di alcuni titolari di AIC di  medicinali oggetto di parallel trading.
 
A tal proposito, il Ministero ha affermato che “fermo restando che l’attività di esportazione parallela, di per sé, costituisce una  regolare forma di mercato in linea con il quadro normativo vigente, è evidente, in un’ottica di tutela della salute del cittadino, che il soggetto legittimato ad espletarla deve, comunque, garantire in
permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è preposto e provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio nazionale”.
 
Procedura di segnalazione
 
Sulla  base  delle  nuove  disposizioni  introdotte,  il  Ministero  ha  illustrato  la procedura da seguire per la segnalazione di irreperibilità: in via prioritaria, occorre identificare il farmaco indisponibile ed il distributore che si è reso responsabile della mancata consegna dello stesso entro il termine di dodici ore. Tale responsabilità non è  imputabile  al  grossista  se  detto  farmaco  risulta  carente  per  problemi  legati  alla
produzione  ovvero  all’irreperibilità  nella  rete  di  distribuzione  regionale,  ipotesi  in cui  l’obbligo  di  fornitura  al  farmacista  vige  in  capo  al  titolare  dell’AIC  (nessuna modifica,  infatti,  è  stata  apportata  al  comma  4  dell’art.  105  che  stabilisce  che  il titolare dell'AIC è obbligato a fornire entro le quarantotto ore un medicinale che non è  reperibile  nella  rete  di  distribuzione  regionale:  il  farmacista  potrà,  quindi, continuare  a  rivolgersi  direttamente  al  produttore  che,  in  tale  arco  temporale,  è tenuto alla consegna del farmaco richiesto).  
 
Il  farmacista  deve  procedere  direttamente,  o  attraverso  le  associazioni rappresentative della categoria, ad effettuare all’Autorità territorialmente competente (Regione,  Provincia  autonoma  ovvero  altra  autorità  individuata  dalla  legislazione della Regione o della Provincia autonoma) un’apposita segnalazione di irreperibilità del farmaco nella rete territoriale nonché l’indicazione del distributore all’ingrosso che non ha provveduto alla fornitura.
 
Infine, l’Autorità competente deve procedere a mettere in atto ogni verifica possibile  allo  scopo  di  accertare  che  il  distributore  all’ingrosso,  dalla  stessa autorizzato, abbia ottemperato o meno all’obbligo di servizio pubblico e cioè se lo stesso  abbia  effettuato  esportazioni  del  farmaco  resosi  irreperibile  a  discapito  del fabbisogno  del  territorio  nell’ambito  del  quale,  in  sede  di  autorizzazione,  ha dichiarato di essere in grado di operare.
 
L’accertamento della violazione dell’obbligo di servizio pubblico da parte del grossista comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da tremila euro a diciottomila  euro  (art.  148,  comma  13),  nonché  la  sospensione  non  inferiore  a  30 giorni dell'autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, l'autorizzazione può essere revocata.
 
Il  Ministero  ha  evidenziato  che  “l’omessa  segnalazione  all’Autorità competente  da  parte  del  farmacista  dell’indisponibilità  del  farmaco  nella  rete  di distribuzione  regionale  comporta  di  fatto  l’impossibilità  per  la  Regione  e  la Provincia autonoma di attivare le procedure idonee, anche attraverso sopralluoghi
ispettivi, a garantire l’omogenea presenza sul territorio nazionale di medicinali”.
 
Il  Comando  dei  Carabinieri  per  la  Tutela  della  Salute  effettuerà  gli accertamenti presso i diversi livelli della filiera distributiva del farmaco al fine di garantire l’osservanza delle menzionate disposizioni legislative.
 
Si raccomada agli  iscritti lo  scrupoloso  rispetto  degli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa vigente.
 

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