Enpaf Informazione online n. 22 - Novembre 2020

Enpaf Informazione online n. 22 - Novembre  2020

 

 

CONTRIBUTI

 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI 2020 OPERAZIONI DI SOLLECITO/CONGUAGLIO

L’Enpaf ha avviato la procedura di trasmissione ai propri iscritti del bollettino bancario per la riscossione, in unica rata, dei contributi ancora dovuti per l’anno corrente.
Per ragioni tecniche i tempi dell’operazione si sono protratti rispetto a quanto è avvenuto negli anni precedenti.
Quest’anno l’Enpaf, nell’ambito di un più complessivo processo di dematerializzazione che sta portando a ridurre notevolmente il ricorso al
supporto cartaceo e al servizio postale con un elevato restringimento dei tempi di comunicazione con gli iscritti, ha deciso di trasmettere il bollettino bancario unico di sollecito/conguaglio all’indirizzo di posta elettronica comunicato dagli iscritti all’Ordine di appartenenza e presente nel Registro INI – PEC come previsto dalla legge.
Per chi ha la PEC la data di scadenza del bollettino che verrà notificato è fissata alla data del 3 dicembre.
Un numero elevato di iscritti è, tuttavia, privo dell’indirizzo di posta elettronica certificata. In proposito si torna a segnalare che la legge (decreto legge n. 76/2020 “Decreto semplificazioni” convertito in legge n.120/2020) ha previsto che il professionista iscritto all’Albo che non comunichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine di appartenenza sarà soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni da parte dell’Ordine. Scaduto il termine l’Ordine comminerà all’iscritto la sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Le istruzioni per comunicare l’indirizzo PEC all’Enpaf sono consultabili sulla home page del sito internet dell’Enpaf attivando il seguente link http://www.enpaf.it/enpaf-online/articoli-enpaf/enpaf-online

Per quegli iscritti che risultano privi dell’indirizzo PEC l’Ente provvederà alla notifica del bollettino, con scadenza 9 dicembre, attraverso raccomanda con avviso di ricevimento.

L’anticipazione della scadenza del termine del bollettino che verrà notificato tramite PEC è stata determinata dalla necessità di procedere al monitoraggio degli effetti dell’invio telematico (caselle di posta non valide, non più attive o piene) la tempestività dei riscontri potrà consentire di trasmettere velocemente una ulteriore comunicazione di sollecito prima della fine dell’anno agli iscritti che non abbiano ancora effettuato
il versamento. La notifica tramite PEC è, peraltro, immediata e dunque più rapida della raccomandata a.r.
La procedura di riemissione dei bollettini bancari relativi ai contributi obbligatori Enpaf 2020 riguarda gli iscritti:
- che non hanno versato, in tutto o in parte, la contribuzione obbligatoria dovuta;

- che hanno presentato domanda di riduzione o di riconoscimento del contributo di solidarietà nel corso del 2020, avendo ricevuto i bollettini relativi alla prima emissione con l’indicazione di rate non adeguate rispetto all’aliquota di riduzione che avevano titolo a richiedere;

- che, nel corso dell’anno 2020, hanno subito un reintegro della quota contributiva accertata come dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta.

Non si può escludere che alcune domande di riduzione pervenute in prossimità della chiusura della procedura di elaborazione dei bollettini non siano state ancora lavorate e che, quindi, alcuni iscritti, pur avendo titolo ad ottenere la riduzione, si vedano recapitare un bollettino con importi non aggiornati. In questo caso, il contributo verrà posto in riscossione, nel corso del prossimo anno unitamente alla quota di pertinenza 2021, tuttavia l’interessato, ove ne faccia richiesta, tramite email trasmessa all’indirizzo info@enpaf.it, potrà effettuare il pagamento direttamente con bonifico bancario sulle coordinate che gli verranno comunicate sempre per posta elettronica.

Si segnala che nel 2021 l’intera procedura di riscossione avverrà con la notifica dei bollettini bancari all’indirizzo PEC dell’iscritto. Si ricorda che già da tempo l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica la cartella di pagamento all’indirizzo PEC del contribuente, anche farmacista.

 

ASSISTENZA

LIQUIDAZIONE MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE


Si comunica che con valuta 30 ottobre sono stati erogati 22 contributi in favore di farmacisti titolari o soci di farmacia/parafarmacia per un totale lordo pari ad euro 81.105,00.
Si ricorda che il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine- stipulati successivamente al 1 gennaio 2019.
Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori:
• il farmacista di età non superiore a trent’anni
• il farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni, se disoccupato da almeno sei mesi.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa in argomento clicca qui
http://www.enpaf.it/sostegno-per-loccupazione/articoli-enpaf/sostegno-per-loccupazione.


LIQUIDAZIONE MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA PER L’EPIDEMIA DA COVID 19 

Si comunica che, con valuta 30 ottobre, l’Enpaf ha provveduto alla liquidazione di parte delle domande pervenute per il riconoscimento del contributo a sostegno della categoria in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID.
I contributi erogati nel mese di ottobre sono stati 68 per un importo totale pari ad euro 275.900,00.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa in argomento clicca qui http://www.enpaf.it/contributi/articoli-enpaf/misure-a-sostegno-della-categoria-28-04-2020

PENSIONI IMPORTO AGGIUNTIVO 2020

Enpaf ha trasmesso ai propri pensionati aventi diritto il modulo, e una nota di accompagnamento, per richiedere l’erogazione dell’importo aggiuntivo. Si tratta di una somma pari a 154,94 euro che viene corrisposta “una tantum” nel mese di dicembre a favore dei pensionati che percepiscano, per l’anno 2020, un importo complessivo di pensione non superiore a 6.850,85 euro (l’equivalente del trattamento minimo annuo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Per ottenere la liquidazione dell’importo aggiuntivo si prevede, altresì, che il pensionato debba avere percepito nell’anno 2020 un reddito individuale assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 10.043,87 e nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 20.087,73.
Per richiedere l’importo aggiuntivo il modulo deve essere presentato entro il 10 novembre p.v. per consentire agli Uffici di esaminare la pratica e liquidare la somma entro il mese di dicembre.
L’importo aggiuntivo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2019, dichiarati nel 2020, in attesa di acquisire, in sede di verifica del diritto, le dichiarazioni dei redditi riferite al 2020.

 

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