esenzione ECM: riduzione dell'obbligo formativo triennale per sospensione dell'attività professionale e incompatibilità

L' esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario attraverso la piattaforma www.cogeaps.it, previa registrazione.

 

Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie  di  sospensione  dell'attività  professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta  formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

a)  congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

b)  congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

c)  congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

d)  aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

e)  congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

f)  aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

g)  permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

h)  assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

i)  richiamo alle armi  come previsto dal d.lgs n.66/2010 e dai  C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;  partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

j)  aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore  socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.);

k)  aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs.  n. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis c. 2 bis d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.);

l)  aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

m)  professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;

n)  congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

o)  professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

 

L’esenzione  viene  calcolata  nella  misura  di  2  crediti  ECM  ogni  15  giorni  continuativi  di sospensione  dell'attività  professionale  e  incompatibilità  con  una  regolare  fruizione  dell'offerta formativa,  attestata  o  autocertificata.  Il  calcolo  dell’esenzione  ove  coincidente  con  l’anno  solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.

L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La  CNFC  valuta eventuali  ipotesi  di  esenzione  non  previste  tra le fattispecie di cui sopra (vedi allegato, da spedire direttamente a ecm.professionistisanitari@agenas.it).

I crediti  ECM acquisiti durante i  periodi di  esenzione non sono validi  al  fine del  soddisfacimento dell’obbligo  formativo  ECM. 

 

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Diginetica
MSP | WEB