L. 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”

Si informa che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s.,  è  in  vigore,  dalla  medesima  data,  la  legge  di  conversione  del  decreto-legge 244/2016,  recante  la  proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative.
 
Quanto  alle  modificazioni  apportate  al  provvedimento  durante  l’iter  di convenzione in legge, si evidenzia quanto segue.
 
Validità graduatorie concorso straordinario
 
Con un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e recepito nel testo definitivamente licenziato dalla Camera, le graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche, finora valide per due anni, sono state prorogate per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per  l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario.
 
Nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco
 
Resta confermata la proroga di un anno del termine per l’entrata in vigore del nuovo  sistema  di  remunerazione  della  filiera  distributiva  del  farmaco,  che  quindi slitta al 1° gennaio 2018.
 
Misure di governo della spesa farmaceutica
 
Recepita  nel  testo  definitamente  approvato  anche  la  proroga,  fino  al  31 dicembre 2017, del termine di cui all’art. 21, comma 1 del DL 113/2016 convertito con  modificazioni  dalla  L  160/2016  (misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti territoriali  e  il  territorio)  per  la  revisione  del  “sistema  di  governo”  del  settore
farmaceutico.
 
SISTRI
 
Anche l’ulteriore proroga in materia di SISTRI è stata confermata e, pertanto, resta  fermo  l’obbligo  per  le  farmacie  di  mantenere  anche  il  registro  di  carico  e scarico dei rifiuti (c.d. “doppio binario) fino al subentro del nuovo concessionario del sistema e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
 
Pubbliche amministrazioni  
 
Non  sono  state  apportate  modifiche  neppure  alla  disposizione  che  proroga fino al 1° gennaio 2018 il termine di cui all’articolo 2, comma 4, del DLgs 81/2015, a  decorrere  dal  quale  è  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni  di  stipulare  i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
 
Requisito dell’idoneità
 
Nel  corso  dell’esame  in  Parlamento  è  stato  respinto  l’emendamento presentato  dai  Sen.  Mandelli,  D’Ambrosio  Lettieri  ed  altri,  volto  a  prorogare  il termine, scaduto lo scorso 31 dicembre 2016, per poter acquisire la titolarità della farmacia, ovvero per poter diventare socio di una società di farmacia senza essere in
possesso del requisito dell’idoneità.  
 
Pertanto, dal 1° gennaio 2017, ai fini dell’acquisizione della titolarità delle farmacie, nonché di quote in società titolari di farmacie è nuovamente necessario il requisito dell’idoneità. 

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