Quesito: eventuali persone fisiche che possono partecipare ad una società che gestisce una o più farmacie

In merito a quali requisiti debba avere una persona fisica che partecipi in qualità di socio di una società che gestisce una o più farmacie ed, in particolare, se occorra il requisito di essere laureato in farmacia, si precisa che il testo base per ogni interpretazione rimane l'art 7 della legge 362/1991.

Tuttavia è importante leggere in maniera coordinata tale disposizione con le modifiche previste dal recentissimo disegno di legge sulla concorrenza, in iter di approvazione al Senato, che prevede che i soci di una farmacia non debbano più essere necessariamente farmacisti – escludendo però medici, produttori di farmaci ed informatori scientifici - pur dovendo la direzione della farmacia, gestita da una società o da persona fisica, restare in capo ad un farmacista.

In conclusione ad oggi socio di una farmacia può essere solo un farmacista ma tale requisito è destinato in tempi brevissimi a venire meno – salvo modifiche nel corso dell' iter di approvazione - a seguito della definitiva approvazione del recente disegno di legge in materia di concorrenza che andrà a modificare l'art. 7 della legge 362/1991.

 

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