TAR UMBRIA: sentenza n. 421 del 25 luglio 2014 – Art. 102 TULS
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la sentenza n. 421 del 25 luglio 2014, nell’ambito del ricorso proposto dalla Società Amplifon avverso la deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 630 del
19/06/2013, ha affrontato la questione relativa all’incompatibilità prevista dall’art. 102 del R.D. 1265/1934 (Testo unico della Leggi Sanitarie). In forza di tale disposizione di legge, la Regione Umbria, nella deliberazione sopra richiamata, aveva ribadito il divieto di esercizio della professione di audioprotesista all’interno delle farmacie.
Come è noto, l’art. 102 del T.U.L.S. stabilisce che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”.
Nel merito, i giudici amministrativi, accogliendo le argomentazioni della ricorrente, hanno affermato che “la suesposta norma non può che intendersi riferita alla persona fisica, vietando al farmacista l’esercizio dell’arte sanitaria di tecnico audioprotesista, senza precludere invece l’esercizio di tale professione sanitaria all’interno dei locali di una farmacia da parte di tecnico audioprotesista non farmacista”. Ne consegue, dunque, che “nella descritta normativa statale di riferimento (così come in quella regionale per quanto di competenza) non è ravvisabile alcun divieto per lo svolgimento dell’attività di tecnico audioprotesista da parte di tecnico abilitato presso strutture in cui si svolgono differenti attività
commerciali sanitarie e non sanitarie quali farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori”.