TAR UMBRIA: sentenza n. 421 del 25 luglio 2014 – Art. 102 TULS

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la sentenza n. 421 del 25 luglio 2014, nell’ambito del ricorso proposto dalla Società Amplifon avverso la deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 630 del
19/06/2013, ha  affrontato la questione relativa all’incompatibilità prevista dall’art. 102  del  R.D.  1265/1934  (Testo  unico  della  Leggi  Sanitarie).  In  forza  di  tale disposizione  di  legge,  la  Regione  Umbria,  nella  deliberazione  sopra  richiamata, aveva ribadito il divieto di esercizio della professione di audioprotesista all’interno delle farmacie.
 
Come è noto, l’art. 102 del T.U.L.S. stabilisce che “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. 
Nel  merito,  i  giudici  amministrativi,  accogliendo  le  argomentazioni  della ricorrente, hanno affermato che “la suesposta norma non può che intendersi riferita alla persona fisica, vietando al farmacista l’esercizio dell’arte sanitaria di tecnico audioprotesista,  senza  precludere  invece  l’esercizio  di  tale  professione  sanitaria all’interno  dei  locali  di  una  farmacia  da  parte  di  tecnico  audioprotesista  non farmacista”.  Ne  consegue,  dunque,  che  “nella  descritta  normativa  statale  di riferimento  (così  come  in  quella  regionale  per  quanto  di  competenza)  non  è ravvisabile alcun divieto per lo svolgimento dell’attività di tecnico audioprotesista da  parte  di  tecnico  abilitato  presso  strutture  in  cui  si  svolgono  differenti  attività
commerciali sanitarie e non sanitarie quali farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi medici e ambulatori”.

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