DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Riferimenti: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9.2.2012 – Supplemento Ordinario n. 27/L
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge adottato dal Governo in materia di semplificazione e sviluppo. Il provvedimento, in vigore dal 10.2.2012, contiene disposizioni finalizzate ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
Per quanto di interesse, si evidenziano le seguenti novità.
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali (art. 38)
E’ stato modificato il DLgs 219/2006 - Codice comunitario dei medicinali per uso umano prevedendo che le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali (precedentemente accessibili solo ai laureati in farmacia, chimica, CTF, chimica industriale) possano essere esercitate anche dai laureati in biotecnologie industriali, biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche e ingegneria chimica, nonché dai laureati in biotecnologie, ingegneria industriale, Scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie farmaceutiche che abbiano superato gli esami di chimica farmaceutica e legislazione farmaceutica.
La medesima funzione può inoltre essere ricoperta anche da chi abbia svolto per almeno cinque anni, anche non continuativi, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all’ingrosso o di deposito di gas medicinali.
Semplificazioni in materia di dati personali (art. 45)
E’ stata abrogata la disposizione di cui all’art. 34 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevedeva l’obbligo di redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) nel caso in cui fossero trattati dati personali sensibili e giudiziari con l’ausilio di strumenti elettronici. Pertanto, gli Ordini che trattano dati personali sensibili e giudiziari senza l’ausilio di strumenti
elettronici non devono più predisporre, né aggiornare tale documento. Resta fermo in ogni caso l’obbligo di adottare le misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare tecnico compreso nel Codice che, ad ogni buon conto, si trasmette nuovamente in allegato, con l’eliminazione delle parti riferite al DPS.
Al riguardo, per completezza, si rammenta inoltre che, in base a quanto stabilito dall’art. 34 del DLgs 196/2003 così come modificato dal decreto in oggetto, il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal “Disciplinare Tecnico” di cui sopra, le seguenti misure minime:
• autenticazione informatica;
• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
• utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
• aggiornamento periodico dell'individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
• adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
• adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
In base all’art. 35 del medesimo DLgs 196/2003, il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal “Disciplinare Tecnico”, le seguenti misure minime:
• aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
• previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
• previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.