DL 5/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Riferimenti: Decreto  Legge  9  febbraio  2012,  n.  5  “Disposizioni  urgenti  in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9.2.2012 – Supplemento Ordinario n. 27/L


E’  stato  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il  decreto-legge  adottato  dal Governo  in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo.  Il  provvedimento,  in  vigore  dal 10.2.2012, contiene disposizioni finalizzate ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
Per quanto di interesse, si evidenziano le seguenti novità.


Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali (art. 38)


E’  stato  modificato  il  DLgs  219/2006  -  Codice  comunitario  dei  medicinali per uso umano  prevedendo che le  funzioni di  persona responsabile  di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali (precedentemente accessibili solo ai laureati in farmacia, chimica, CTF, chimica industriale) possano essere esercitate anche dai  laureati  in  biotecnologie  industriali,  biotecnologie  mediche,  veterinarie  e
farmaceutiche e ingegneria chimica, nonché dai laureati in biotecnologie, ingegneria industriale,  Scienze  e  tecnologie  chimiche,  scienze  e  tecnologie  farmaceutiche  che abbiano superato gli esami di chimica farmaceutica e legislazione farmaceutica.
La medesima funzione può inoltre essere ricoperta anche da chi abbia svolto per  almeno  cinque  anni,  anche  non  continuativi,  funzioni  di  direttore  tecnico  di magazzino di distribuzione all’ingrosso o di deposito di gas medicinali.


Semplificazioni in materia di dati personali (art. 45)


E’ stata abrogata la disposizione di cui all’art. 34 del DLgs 196/2003 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  che  prevedeva  l’obbligo  di  redigere  il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) nel caso in cui fossero trattati dati personali  sensibili  e  giudiziari  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici.  Pertanto,  gli Ordini  che  trattano  dati  personali  sensibili  e  giudiziari  senza  l’ausilio  di  strumenti
elettronici non devono più predisporre, né aggiornare tale documento. Resta fermo in  ogni  caso  l’obbligo  di  adottare  le  misure  minime  di  sicurezza  previste  dal Disciplinare  tecnico  compreso  nel  Codice  che,  ad  ogni  buon  conto,  si  trasmette nuovamente in allegato, con l’eliminazione delle parti riferite al DPS.
Al  riguardo,  per  completezza,  si  rammenta  inoltre  che,  in  base  a  quanto stabilito dall’art. 34 del DLgs 196/2003 così come modificato dal decreto in oggetto, il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se  sono  adottate,  nei  modi  previsti  dal  “Disciplinare  Tecnico”  di  cui  sopra,  le seguenti misure minime

• autenticazione informatica;  
• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;  
• utilizzazione di un sistema di autorizzazione;  
• aggiornamento    periodico    dell'individuazione    dell’ambito    del    trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;  
• protezione  degli  strumenti  elettronici  e  dei  dati  rispetto  a  trattamenti  illeciti  di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;  
• adozione  di  procedure  per  la  custodia  di  copie  di  sicurezza,  il  ripristino  della disponibilità dei dati e dei sistemi;  
• adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici  identificativi  per  determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 
In  base  all’art.  35  del  medesimo  DLgs  196/2003,  il  trattamento  di  dati  personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo  se  sono adottate, nei modi previsti dal “Disciplinare Tecnico”, le seguenti misure minime:  
• aggiornamento    periodico    dell'individuazione    dell'ambito    del    trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;  
• previsione  di  procedure  per  un'idonea  custodia  di  atti  e  documenti  affidati  agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

• previsione  di  procedure  per  la  conservazione  di  determinati  atti  in  archivi  ad accesso   selezionato   e   disciplina   delle   modalità   di   accesso   finalizzata all'identificazione degli incaricati.  

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