ENPAF CONTRIBUTI – contribuzione di solidarietà e apertura di Partita Iva

In base all’art. 21 del Regolamento Enpaf il contributo di solidarietà può essere richiesto da colui che sia disoccupato involontario, per un periodo massimo di 5 anni, e da colui che svolga attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all’Enpaf, senza alcun limite di tempo. Non è possibile usufruirne nel caso di redditi derivanti da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Ne consegue che nel caso in cui l’iscritto, che usufruisca del contributo di solidarietà, apra partita IVA, al fine di svolgere attività professionale in regime di lavoro autonomo, anche per un periodo inferiore ai sei mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare in cui beneficia del contributo in parola, lo stesso non è più nelle condizioni di usufruire del contributo di solidarietà bensì, al massimo, dell’aliquota di riduzione dell’85%.

Tuttavia nel caso in cui, nonostante l’apertura di partita IVA, si sia in grado di dimostrare di non avere prodotto redditi professionali, è possibile continuare ad usufruire della contribuzione di solidarietà, dato che la norma regolamentare fa espressamente riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati ed accertati.

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