ENPAF CONTRIBUTI – applicazione del contributo di solidarietà dell’1% ovvero del 3%

Nel caso di attività concomitanti ovvero in caso di due diverse attività svolte per metà periodo all’interno dello stesso anno solare l’Enpaf, al fine di applicare la giusta aliquota di contribuzione, opta per quella più favorevole all’iscritto, ammesso che entrambe le attività siano attività professionali.

Atteso che, a decorrere dall’anno in corso, il contributo di solidarietà è pari all’1% del contributo previdenziale intero, in caso di disoccupazione temporanea ed involontaria ovvero è pari al 3%, in caso di rapporto di lavoro subordinato, si pone il problema di quale sia la giusta aliquota da applicare nel caso in cui, all’interno dello stesso anno solare, un iscritto, che abbia optato per il contributo di solidarietà, sia per sei mesi in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria e per sei mesi svolga attività professionale in regime di lavoro dipendente.
In base a quanto premesso si deve applicare d’ufficio l’aliquota del 3%, in luogo di quella dell’1%, atteso che la disoccupazione non è attività professionale.
Giova evidenziare che, nonostante applicare l’aliquota del 3% comporti un esborso di denaro maggiore per l’iscritto, l’applicazione dell’aliquota del contributo di solidarietà più alta è comunque più favorevole all’interessato almeno per due ragioni che si vanno di seguito a specificare.
Innanzitutto ritenendo prevalente l’attività svolta come farmacista l’interessato non perde un anno di “bonus” relativo allo stato di disoccupazione. A tale proposito si ricorda che colui che usufruisce della contribuzione di solidarietà nella qualità di disoccupato temporaneo ed involontario può farlo per un massimo di 5 anni, al termine dei quali viene portato d’ufficio all’aliquota di riduzione del 50%.
Inoltre l’anno in questione può essere considerato, ai fini pensionistici, come attività professionale, nel caso in cui l’iscritto non opti per tutta la durata dell’iscrizione alla Cassa professionale per la contribuzione di solidarietà (che non consente di maturare un trattamento pensionistico). A tale proposito si ricorda che uno dei requisiti per maturare il diritto al trattamento pensionistico è aver esercitato l’attività professionale per un minimo di 20 anni.

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