Trasmissione AIFA entro il 31 gennaio dati relativi ai principi attivi vietati per doping

Il DM  24.10.2006,  successivamente  modificato  dal  DM 18.11.2010, ha previsto le modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping.
I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro  il  31  gennaio  2012,  al  Ministero  della  Salute,  i  dati  riferiti  all’anno  2011 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping,  secondo  le  modalità  indicate  sul  sito  internet  del  Ministero  della  Salute all'indirizzo www.salute.gov.it.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di: alcool etilico utilizzate; principi attivi di cui alla classe S9  (Corticosteroidi)  utilizzate  per  le preparazioni    per    uso    topico,    ivi    comprese    quelle    per    uso cutaneo,oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei  dati, per sei  mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

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