Trasmissione AIFA entro il 31 gennaio dati relativi ai principi attivi vietati per doping
Il DM 24.10.2006, successivamente modificato dal DM 18.11.2010, ha previsto le modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping.
I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2012, al Ministero della Salute, i dati riferiti all’anno 2011 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di: alcool etilico utilizzate; principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo,oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo; mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;glicerolo utilizzate esclusivamente come eccipiente per la preparazione di medicamenti per uso topico e per uso orale.
Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.





